integrale versamento del contributo concessorio e interessi, per sanatoria ex L. 662/1996


 

Not. Francesco Grassi Bertazzi

fgrassibertazzi@notariato.it

08.12.2001

 

Si tratta del versamento del contributo concessorio ai fini della stipula di un atto di trasferimento di fabbricato oggetto della sanatoria 662/1996 per radicale mutamento da locale garage ad appartamento di tre vani.

 

Nella domanda, ai fini del calcolo dell'oblazione,  č stato dichiarato trattarsi di opere realizzate in assenza di concessione edilizia e non conformi alle norme urbanistiche.

Ad oggi nulla č stato versato per costi concessori, anche se essi sono dovuti, non rientrando la fattispecie in alcuna delle ipotesi di non debenza previste nell'(abrogato) art. 9, L. 28.01.1977, n. 10.

 

Ho richiesto il versamento del contributo concessorio in base alla tabella C (art.39, c. 9) L. 724/1994 con applicazione degli interessi del 10% exart. 39, c. 10, L.724/1994.

 

Il tecnico, di cui sopra sostiene di aver stipulato vari atti con semplice pagamento di £. 500.000, somma forfettariamente calcolata e versata dal contribuente.

 

Va precisato anche che nella domanda di sanatoria si fa riferimento alla debenza di £.3.600.000 per costi concessori, moltiplicando £.90.000 per la superficie oggetto di sanatoria (ritengo che la somma corretta per ill tipo di abuso dovesse essere £.45.000, ex tabella C predetta).

 

Ora, dopo aver anche letto, fra l'altro, la nota CNN 17.11.1995, n. 2908, ho sostenuto con sicurezza, che il contributo concessorio vada versato per intero ex tabella predetta e con la maggiorazione di cui sopra per interessi, e non con importo d'acconto.

 

Ulteriore anomalia: il Comune mi ha attestato per iscritto che l'immobile ricade in zona soggetta ai vincoli dell'art.2, c. 44, della L.662/1996,  e che "i lavori eseguiti non hanno comportato variazioni e modifiche sui prospetti e che per tale tipologia di abuso commesso non occorre il parere dell'Ente preposto alla tutela del vincolo"

 

 


 

Not. Francesco Steidl

fsteidl@notariato.it

10.12.2001

 

Hai perfettamente ragione!

 

Occorre sia il pagamento degli interi oneri (se come sembra si tratta del c.d. condono Berlusconi ex L.724/1994), sia la richiesta di parere.

 

Pena la nullitą dell'atto ex L. 662/1996.